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La forma della comunione

A proposito delle nuove proposte di modifica del Codice di Diritto Canonico
11/10/2026 di Michele Martinelli

Tra i corridoi dell'Università Gregoriana si narra che il grande canonista padre Beyer, dinanzi all'ordine del Generale dei Gesuiti di studiare diritto canonico, avrebbe risposto stizzito: «Ah! Per diventare un fossile!». A tale reazione il suo Superiore replicava: «Vedrà che vi troverà molta più teologia di quello che pensa».

Questo vivace aneddoto ci ricorda una verità fondamentale: la presunta opposizione tra diritto e pastorale è un falso dualismo. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, il Magistero ha sempre insegnato che la norma e la carità camminano insieme nella comune ricerca della verità.

È con questo spirito che vanno lette le dichiarazioni della Segreteria Generale del Sinodo lo scorso 30 settembre 2026 riguardo le «proposte di modifiche di canoni [del Codice di Diritto Canonico] inerenti al Governo ecclesiastico, alla partecipazione dei fedeli e al rendiconto».

Non una rivoluzione, dunque, ma un cantiere aperto. Si parla di «individuare delle possibili traduzioni e proposte di modifica», di «aiutare la vita ecclesiale nella concretezza del suo svolgersi» e di valutare «la necessità ovvero la possibilità o opportunità di proporre qualche revisione dell’attuale normativa codiciale». Non siamo di fronte a una vera e propria riforma dei codici, quello della Chiesa latina e quello dei Canoni delle Chiese Orientali, quanto piuttosto a possibili integrazioni o riformulazioni a breve e medio termine di alcuni canoni, forse di una revisione globale proiettata su lungo periodo, raccogliendo le istanze emerse dal Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

Impossibile analizzare qui nel dettaglio tutte le novità proposte. Piuttosto colpisce il desiderio di inserire nuovi canoni dottrinali, per esempio quello che recita «La totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale» (can. 749 §1 nuova proposta). Ai più attenti non sarà sfuggita l’espressione apparentemente poco felice di «ultimi fedeli laici» in rapporto ai vescovi, un inciso che, per quanto sia eco di LG 12 e del latino di Agostino, volto a indicare la totalità onnicomprensiva dei credenti e non un'inferiorità gerarchica, rischia di suonare contraddittorio, almeno nella formulazione italiana del testo, nei confronti della proclamata pari dignità di tutti i battezzati.

A ciò si aggiungono numerosi canoni dispositivi volti, tra gli altri, a potenziare le funzioni di giudici laici, vescovi emeriti, ministri istituiti, e organismi di partecipazione. Fa riflettere, per esempio, la nuova frequenza proposta per un concilio provinciale: non più affidata al «giudizio della maggioranza dei vescovi diocesani della provincia» (can. 440), ma vincolata a una scadenza inderogabile per cui «sia celebrato ogni dieci anni» (can. 440 §1 nuova proposta). È solo la definizione di una maggiore certezza giuridica, o rivela implicitamente, senza scomodare antiche derive conciliariste, il desiderio di sottrarre la decisione alla sola discrezione dei Pastori?

Altre proposte impongono all’autorità «il dovere di fornire a coloro il cui consenso o consiglio è richiesto, le informazioni necessarie [per offrire tale parere] e di assicurarsi che essi abbiano in ogni modo il tempo e la libertà di esprimere la propria opinione» (can. 127 §4 nuova proposta), palesando come la norma spesso sorga laddove si reiterano illeciti. Si stabilisce inoltre l’obbligatorietà dei consigli pastorali diocesani e parrocchiali, come già disposta per i consigli per gli affari economici, precisandone la composizione, i compiti e le finalità. C’è da chiedersi perché non sia bastato proporre di stabilirne l’obbligo generale, demandando alle norme particolari, che conoscono più da vicino il tessuto vivo delle comunità, la loro configurazione, e perché non sia stato previsto nulla riguardo gli eventuali illeciti, commissivi o omissivi, dei membri, chierici o laici, di tali organismi?

Tra le modifiche più volute figura poi la rimozione dell’avverbio «soltanto» in merito al voto consultivo di specifici organismi partecipativi, un dettaglio tutt’altro che lessicale. La responsabilità nella Chiesa non è compito aleatorio e non è, e non può essere, privilegio soltanto di alcuni. Esiste una responsabilità diretta e una certa partecipazione alla stessa responsabilità giuridica. Tutti i membri dei consigli, contribuiscono con il proprio parere al formarsi della decisione del rappresentante legale e, in determinati ambiti, possono limitarne efficacemente l'azione.

Il diritto nella Chiesa non nasce da un'esigenza di potere o di efficienza organizzativa, ma dalla grazia della comunione. Per questo la certezza e la sobrietà della norma diventano tutela della libertà e della dignità di tutti i figli di Dio.