Premessa
“Sì o no, questo è il problema”,
potrebbe chiedersi un novello “Amleto” di questo tempo; eppure,
la questione che si pone all’attenzione dei cittadini italiani ha
radici più profonde che sono da cogliere – “a monte” – nel
senso e nella serietà dell’istituto della revisione costituzionale
voluto dal nostro Costituente e previsto all’art. 138 Cost. È su
questi aspetti che intendo offrire qualche spunto di riflessione.
Il rischio che tradizionalmente corre
il referendum (costituzionale o abrogativo) è quello di favorire le
polarizzazioni e l’espressione di un voto non del tutto consapevole
(o, addirittura, inconsapevole). Senza voler generalizzare e
giudicare, è innegabile che un’alta percentuale di coloro che si
recano alle urne esprimano la propria preferenza sulla base di
ragioni più politiche che tecniche. Ciò che si intende dire è che,
anche inconsciamente e in totale buona fede, spesso si è portati ad
esprimere un “sì” o un “no” sulla base di quanto sostenuto
dalla forza politica per la quale si simpatizza. Ecco perché, a
maggior ragione, appare necessario «conoscere per deliberare» (L.
Einaudi), anche al fine di «non identificare mai se stessi o i
propri interessi, o anche le proprie idee, con il bene comune» (V.
Bachelet).
Se si vuole davvero offrire un buon
servizio alla democrazia, occorre partecipare alla vita del Paese e
farlo in modo consapevole.
Cenni al procedimento di revisione
costituzionale
Come disse il costituente Rossi, nella
relazione svolta in II sottocommissione, «è comune a tutte le
dottrine politiche moderne il concetto che una Costituzione non può
essere immodificabile». I nostri padri fondatori, infatti, erano
coscienti dell’importanza di consegnare al popolo italiano una
Costituzione che fosse in grado di durare nel tempo, che scacciasse
definitivamente i fantasmi del passato, ma che potesse essere
aggiornata qualora fosse stato necessario. Anche per questo aspetto
la Carta si pose in netta discontinuità con l’epoca precedente,
quando vigeva lo Statuto albertino che si considerava «Legge
fondamentale, perpetua ed irrevocabile».
Si diede vita, allora, ad una Costituzione “rigida” che non potesse essere «derogata con una legge ordinaria, ma attraverso una riforma che, secondo i vari sistemi escogitati, [fosse] votata per referendum, o sottoposta da una maggioranza qualificata, o approvata da una Assemblea Nazionale formata dalle due Camere riunite, dove le due Camere esistono» (Rossi). Come venne rilevato, però, nessuno di questi sistemi sarebbe stato esente da problemi. Ad esempio, a proposito del ricorso al referendum (quale unico strumento di modifica della Carta), il costituente sopra richiamato fece notare che esso rischiasse di «rispondere ad istanze passionali e fugaci, piuttosto che a sicure esigenze politico-sociali, e rappresentare il prodotto di una concitazione momentanea, piuttosto che l’epilogo di una duratura e meditata volontà». Com’è evidente, queste parole non perdono di attualità nella presente congiuntura.
Così, in estrema sintesi, si escogitò
una procedura che potesse conciliare le varie esigenze emerse: una
doppia deliberazione delle due Camere, a distanza non minore di tre
mesi, con la possibilità di richiedere il referendum (tranne nel
caso in cui “la legge è stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti”: art. 138 Cost.).
I passaggi ora accennati rendono
“aggravato” questo procedimento rispetto a quello di formazione
della legge ordinaria e, appunto, dotano di “rigidità” la nostra
Costituzione, connotato che è dato anche dal fatto che la Carta non
è modificabile in tutte le sue parti: la forma repubblicana (v. art.
139 Cost.) e i principi fondamentali (come ha detto la Corte) non
possono essere intaccati. Il punto meriterebbe un approfondimento che
però non può essere di qui.
Perché revisionare la Carta? Il
punto dolente…
La necessità di revisionare la
Costituzione è data dal fatto che quest’ultima, con l’inesorabile
trascorrere del tempo, deve sapersi adattare ai mutamenti (e quindi
alle condizioni, agli interessi e ai bisogni) del contesto sociale al
quale essa si deve applicare.
Sebbene la nostra Costituzione sia
attraversata da un dinamismo interno che l’ha resa e la rende un
“processo” (cfr. A. Spadaro) capace di stare al passo con i tempi
(grazie anche ai principi fondamentali, le cui formule “elastiche”
sono state in grado di offrire copertura a valori e a diritti “nuovi”
considerati meritevoli di tutela), com’è ovvio, questa capacità
di adattamento incontra dei limiti cosicché, talvolta, si rende
necessario intervenire sul dettato costituzionale affinché
quest’ultimo, in quelle parti che appaiono superate, venga
modificato e “allineato” al sentire sociale. Ma proprio questo è
il punto dolente.
Occorre infatti chiedersi se tutte le
revisioni della Carta che si sono avute o sono state tentate nella
storia repubblicana siano state il risultato di un attento ascolto
della società e dei suoi bisogni. Sia consentito esprimere qualche
dubbio in merito. Ciò che spesso accade, infatti, è che le
modifiche della Carta sono il frutto di scelte politiche della
maggioranza di turno, la cui rispondenza nel tessuto sociale sarebbe
tutta da dimostrare.
Come in altra sede mi sono trovato a dire, la Costituzione è costantemente attraversata da moti riformatori che, a mo’ di “fiumi carsici”, fanno capolino in superficie per poi, in alcuni casi, scomparire nuovamente. In poche parole, in alcuni casi il tentativo di modifica si riesce a portare più avanti (a prescindere dal fatto che vada a buon fine) ed altre volte si arresta prima. Ciò che è certo è che quasi sempre le forze politiche di maggioranza si fanno promotrici di revisioni costituzionali sia al fine (non dichiarato) di mettere la propria “firma” sulla “fonte delle fonti” (la Costituzione, appunto) sia, soprattutto, per rendere quest’ultima il più possibile aderente alla propria visione politica.
A quanto detto si aggiunga che il
procedimento previsto dalla Carta costituzionale è tale che, ieri
come oggi, non è esclusa l’eventualità di revisioni della Carta
stessa da parte delle sole forze politiche di maggioranza. In questo
quadro, al referendum di cui all’art. 138 Cost. è comunemente
riconosciuta una valenza oppositiva, anche se non di rado le stesse
forze maggioritarie lo hanno strumentalmente piegato (e lo piegano) a
finalità confermativa. Tuttavia, la funzione dell’istituto
referendario – espressione immediata e genuina di democrazia –
viene sovente svilita, per un verso, dall’allarmante dato
dell’astensionismo (si consideri che non è previsto alcun quorum
di validità) e, per altro verso, dalla scarsa consapevolezza in
merito all’oggetto del voto, soprattutto quando lo stesso ha un
carattere molto tecnico che accentua ulteriormente la
politicizzazione della scelta dei partecipanti alla consultazione
popolare.
Ecco perché, quando si tratta di
modificare la Costituzione, occorre prendere coscienza della «serietà
dell’ora presente» (come disse ad altro proposito Pio XII).
Osservazioni conclusive
In conclusione, il rispetto della
procedura prevista dalla Costituzione non sembra sufficiente a
garantire il senso profondo della scelta di revisionare la Carta
fondamentale. Quest’ultima, infatti, è detta “convenzionale”
in quanto, come si sa, è il frutto di un mirabile incontro di
volontà tra le forze politiche (fra loro molto diverse) presenti in
Assemblea Costituente. Allo stesso modo, sarebbe per lo meno
auspicabile che le modifiche della Costituzione, per un verso,
rispondano ad esigenze diffusamente avvertite (ma questo è possibile
dirlo se venisse svolto un attento e preliminare ascolto del popolo,
anche grazie all’opera dei corpi intermedi, oggi in grave crisi);
per un altro verso, sarebbe particolarmente opportuno che alla
revisione del dettato costituzionale partecipasse attivamente le
opposizioni presenti in Parlamento.
Non si trascuri, poi, che la mancanza
di un’ampia condivisione sulle modifiche della Carta e l’uso di
toni troppo accesi indeboliscono la Costituzione, fanno perdere tutti
(promotori e oppositori della revisione) e creano anche lacerazioni
nella collettività, a danno della coesione sociale che è invece un
valore da preservare e custodire con cura.
Quando si vuole “metter mano” alla
Carta, è allora fondamentale fare il possibile per riprodurre, anche
a distanza di anni, lo “spirito costituente” (o «repubblicano»
per dirla con A. Ruggeri) e, in definitiva, per fornire un buon
servizio alla Costituzione stessa.
Ormai da troppi anni, purtroppo, le
forze politiche che si sono alternate al governo (dei diversi
orientamenti) sono invece apparse preoccupate di modificare la
Costituzione con l’«idea della forza» (ossia a “colpi di
maggioranza”) anziché con la condivisione e la «forza delle idee»
(cfr. G. Silvestri).
La tristezza che accompagna queste
considerazioni finali non può però prevalere sulla speranza che le
cose possano cambiare.
Questo articolo è pubblicato anche su tuttavia.eu
