Passa al contenuto

Referendum sulla giustizia: cosa cambia

Una guida essenziale al quesito di revisione costituzionale su separazione delle carriere, doppio CSM e Alta Corte disciplinare, per una partecipazione libera e consapevole
19/02/2026 di Umberto Ronga
Questo articolo è stato pubblicato su 

Se c’è un dovere al quale non ci si dovrebbe mai sottrarre – nel quotidiano della propria cittadinanza democratica e, a maggior ragione, al cospetto di un referendum costituzionale – è quello di informarsi nel merito delle questioni che interpellano il proprio voto. 
In questa prospettiva – con l’avvertenza di non prendere posizione a favore di alcuna delle tesi in campo – si tenta di ricostruire, per linee essenziali, l’oggetto del quesito referendario; e di stimolare qualche riflessione, in chiave trasversale, intorno alle sue implicazioni. Il disegno di legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» si propone di intervenire sul Titolo IV «La Magistratura», della Parte II, della Costituzione con la modifica degli articoli 87, 102, 106, 107, 110, e la sostituzione degli articoli 104 e 105. Sono numerosi, qui in sintesi almeno tre, i principali ambiti dell’intervento. 

Primo ambito. Si intende separare le carriere (non più solo le funzioni) dei magistrati giudicanti e requirenti, anche con lo sdoppiamento dei relativi organi di autogoverno (due Csm, uno per la Magistratura giudicante, uno per quella requirente), competenti in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e conferimenti di funzioni. Tali organi sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica e composti, al netto dei membri di diritto, tramite sorteggio: 1/3 (membri laici) da un elenco formato dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di servizio (tra i quali, peraltro, è eletto il vicepresidente); 2/3 (membri togati) tra i magistrati giudicanti e requirenti. 

Secondo ambito. Si intende istituire una Alta Corte disciplinare, titolare della giurisdizione esclusiva in materia disciplinare per tutti i magistrati, in sostituzione dell’attuale Sezione disciplinare del Csm. Tale Corte sarebbe composta da 15 giudici (2/5 laici; 3/5 togati): i laici per 1/5 nominati dal Presidente della Repubblica e 1/5 sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esperienza. Tra i togati: estratti a sorte 1/5 tra magistrati requirenti e 2/5 tra magistrati giudicanti con almeno venti anni di servizio e che svolgano – o abbiano svolto – funzioni di legittimità. 

Terzo ambito. All’ambito della legislazione attuativa è rimessa, quanto al sorteggio, la definizione delle relative modalità, anche circa il numero dei componenti estratti, le procedure per la formazione degli elenchi, la perimetrazione dei requisiti di elettorato passivo e le ulteriori tecnicalità; a essa è rimessa anche il funzionamento dell’Alta Corte, la determinazione degli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, la composizione dei collegi, le forme del procedimento disciplinare. Non vi è dubbio che la riforma – in caso di esito positivo del referendum – sia destinata ad avere un impatto considerevole sul sistema giudiziario: quanto alle conseguenze visibili; e quanto alle sue implicazioni ulteriori, anzitutto di ordine costituzionale, circa l’equilibrio tra i poteri e l’idea medesima della funzione giurisdizionale – conseguenze e implicazioni, si badi, in eguale misura auspicabili o deprecabili, a seconda delle posizioni in campo. 

In questo scenario, ai cittadini è chiesto di interrogarsi su quale modello meglio realizzi principi e garanzie della Costituzione; di valutare se le soluzioni proposte realizzino il «giusto processo» e completino quel modello accusatorio che «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale» (art. 111, c. 2, Cost.), o se rischino di incidere sulla Magistratura quale «ordine autonomo e indipendente» (art. 104, c. 1, Cost.). Ancora: di chiedersi se ciò realizzi un modello di giustizia più efficiente, responsivo, garantista, oppure determini un arretramento della sua qualità; se il sorteggio ponga fine al correntismo, o al meno lo disincentivi, o se esistano modi diversi e più efficaci allo scopo; se un’Alta Corte sia in grado di assicurare effettivamente la responsabilità dei magistrati, innescando processi virtuosi, oppure finisca per indebolire le tutele. In particolare – profilo di rilievo – si tratta di valutare se il Parlamento, chiamato, in caso positivo, all’attuazione legislativa, saprà valorizzare o meno i termini della proposta, a cominciare dai profili più delicati relativi agli equilibri tra Politica e Magistratura. 

I Padri costituenti – è noto – avevano immaginato un meccanismo di revisione della Costituzione ispirato alla media zione parlamentare. Un invito alla ricerca della integrazione tra le forze politiche: quale monito costante per il legislatore e quale vero e proprio assillo, quando in gioco vi fosse la modifica della Carta fondamentale. Quella mediazione – oggi come variamente in passato – non si è realizzata o, almeno, non pienamente: ma proprio in siffatte circostanze, quegli stessi Padri costituenti hanno stabilito che, intervenendone i presupposti, possano essere i cittadini a dire l’ultima parola: confermando, con un Sì, oppure respingendo, con un No, la proposta di revisione. 

Tale parola definitiva – al di là di ogni pur legittimo discernimento in corso sul se e sul ma, sul prima e sul dopo, sulle intenzioni reali e su quelle dissimulate – oggi è, e resta, in capo ai cittadini, in una consultazione, peraltro, priva di quorum. In un Paese in cui la partecipazione è già profondamente segnata da un astensionismo crescente, e in cui, ogni volta, su un referendum, le semplificazioni e le contrapposizioni finiscono per confondere, più o meno strumentalmente, i piani della tecnica e della politica, vi sarebbe da auspicare solo uno scenario: quello di una mobilitazione autentica, meditata e appassionata, di un voto libero e consapevole. D’altronde – quale che sia il convincimento tecnicogiuridico o la sensibilità politico-culturale di ciascuno – non vi è dubbio che quel voto libero, dunque consapevole, per dirsi davvero tale, debba essere in primo luogo informato.



Umberto Ronga ordinario di diritto costituzionale e pubblico e Direttore della Scuola di Alti Studi sul Parlamento nell’Università di Napoli “Federico II